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I MASTR DESALEO
In quel periodo, infatti, insieme alle attività commerciali si svilupparono
anche quelle ausiliarie del commercio, come appunto
quella del sensale che, come tutti gli aspetti della vita
comunale, inizia ad essere puntualmente regolata dalle
norme degli Statuti delle corporazioni e civici.
Essa fu parzialmente ispirata all'autorità del prefetto
dell'annona dell'antica Roma. Con motu proprio "L'olio
oggetto" del 21 giugno 1826, papa Leone
XII interveniva nei confronti di abusivi misuratori e
sensali di olio nella Capitale, definiti "frodatori e monopolisti" i quali "senza
alcuna autorizzazione del Governo, e che impunemente
fanno monopolio delle contrattazioni, abusano delle misure, adulterano
talora il genere con acque di vegetabili e con grassi, e con vessazioni
continue hanno indispettito gli animi di vari benemeriti proprietari
riproduttori, nonché dei laboriosi conduttori di quel necessario prodotto".
Il 1º gennaio 1866 nacque il Codice di Commercio del Regno d'Italia, nella
cui legislazione i sensali divennero “mediatori” e vennero distinti in due
categorie: quelli pubblici, i quali erano muniti di mandato, e i “mediatori in
altre specie di mediazione”, ovvero i sensali di merci, di assicurazione, per
noleggio navi e quelli per trasporto per terra e acqua.
La legge del 20 marzo 1913, n.272 sancì che la professione di mediatore
fosse libera e senza necessità di iscrizione ai Ruoli della Camera di
Commercio, eccezion fatta per gli agenti di cambio e coloro che svolgevano
incarichi pubblici.
Nel 1958 venne invece reintrodotto l'obbligo dell'iscrizione al Ruolo della
Camera di Commercio: agli iscritti per la prima volta venne attribuita la
qualifica di “agenti di affari in mediazione”.
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