Diffamazione a Mezzo Internet

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I NOSTRI ESPERTI

– Legale Diffamazione a mezzo Internet –

immagine1Abbiamo ritenuto opportuno iniziare questo nostro dialogo sull’aspetto Legale della nostra pagina riportando una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ed avente per oggetto la diffamazione tramite i social-network. Eventuali approfondimenti in materia o delle richieste possono essere inoltrate alla nostra redazione tramite i commenti presenti sul nostro sito, per quelli già registrati, anche tramite email al seguente indirizzo: redazionemagazine@desaleo.org indicando nell’oggetto : ”legale_01” La Suprema Corte, sez. V Penale, con sentenza del 8 giugno – 6 agosto 2015, n. 34406 affronta uno dei tanti casi di diffamazione realizzati a mezzo Internet dimostrando una particolare fiducia nei moderni mezzi di accertamento del reato tale da consentire di superare le rigidità dei tradizionali strumenti probatori.immagine2
Il caso di specie riguarda l’ex marito di una donna, che in esecuzione del medesimo disegno criminoso, posta su un sito web – in data 22/1/2008 e 27/7/2008 – due annunci apparentemente provenienti dalla ex-moglie, con i quali quest’ultima offriva prestazioni di natura sessuale, e diffonde, senza il consenso dell’interessata, i numeri di telefono della donna. A seguito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di xxx e del successivo giudizio confermativo di Appello l’imputato viene accusato e condannato per reati di diffamazione (artt. 81, 110, 595 cod. pen. e 13 della
legge sulla stampa) e trattamento illecito di dati personali (artt. 81 cod. pen. e 167 D.lvo 30/06/2003, n. 196).
immagine3La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, viene chiamata in causa dalla difesa dell’imputato al fine di esaminare l’attendibilità dei mezzi probatori fatti valere in giudizio in quanto i contestati messaggi pubblicitari risultano stampati
senza ulteriori riscontri da parte degli organi giudiziari. Inoltre la difesa addentrandosi in questioni di carattere squisitamente tecnico sostiene che nessun accertamento sia stato svolto sul computer dell’imputato e sul disco fisso dello stesso, atto a riscontrare sia le connessioni, sia l’attività svolta dall’utilizzatore. La difesa, deduce, altresì, che l’indirizzo IP identifica, nella rete, un dispositivo che può disporre di più di una interfaccia, per cui nulla esclude che il router dell’imputato – non protetto da password – sia stato utilizzato da terzi (classico caso di wardriving).
La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo estremamente affidabili gli accertamenti tecnici eseguiti dagli organi giudiziari che consentono, in particolare, di ritenere che l’annuncio diffamatorio è stato creato e messo in rete, in un preciso arco temporale da un dispositivo – collegato alla rete informatica – identificato dall’ IP (Internet Protocol Address) associato, al router dell’imputato, allocato presso l’abitazione della madre e dove egli stesso, all’epoca, abitava. Il collegamento risulta, infatti, avvenuto attraverso l’utenza telefonica della madre. immagine4Tali elementi per la Suprema Corte sono incontestabili non solo per l’indubbia rilevanza di carattere tecnico, ma anche per un chiaro percorso di carattere logico deduttivo visto che all’epoca, l’imputato era in dissidio con la moglie in ragione dell’attribuzione della casa familiare e dell’affidamento dei figli.
Di conseguenza per la Corte di Cassazione sono superate e quindi infondate tutte le critiche mossa dalla difesa sia sulla stampa del messaggio che sulle ulteriori “lacune probatorie” imputate agli inquirenti, che renderebbero incerta l’identificazione dell’autore del reato, in quanto gli indirizzi IP non sono associati – contrariamente all’assunto dei ricorrente – alle caselle di posta elettronica ma, per quanto si è detto, ai dispositiviimmagine5 (router, PC, palmare, ecc.) collegati alla rete; né avrebbe avuto senso indagare sui “nominativi” (indirizzi e-mail) utilizzati dall’autore del reato, dal momento che si è trattato, chiaramente, di nominativi di fantasia.
Completamente irrilevante, poi, sempre secondo la S.C., è l’affermazione che i “router” possono presentare più di un’interfaccia in quanto per la tipologia di impianti normalmente utilizzati presso le utenze domestiche, le diverse interfacce utilizzano indirizzi IP privati diversi, ma condividono un unico indirizzo IP verso la rete pubblica che consente l’identificazione del dispositivo cui è assegnato (in una determinata finestra temporale). immagine6Quanto all’eventualità del wardriving, per la Suprema Corte si tratta di mera ipotesi, del tutto congetturale, che è stata logicamente scartata in base alla considerazione che nessun altro aveva interesse a diffamare l’ex moglie dell’imputato.
La sentenza dimostra, quindi, un mutato atteggiamento della giurisprudenza della Suprema Corte
che prende coscienza delle indubbie caratteristiche dell’attualeimmagine7 tecnologia di rete e si allontana definitivamente dalle prime pronunce ancora diffidenti verso lo strumento tecnologico. Ovviamente la decisione dimostra che c’è ancora molto da lavorare sul fronte tecniconormativo, poiché di fronte alle contestazioni della difesa la Corte è costretta a ricorrere troppo spesso a presunzioni di carattere generale per superare eccezioni sia giuridiche che tecniche.

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